NEWS: videosorveglianza a scuola: sicurezza o privacy?

fonte: www.sicurezzamagazine.it

autore: Avv. Michele Iaselli

 

 

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza prevede che l’eventuale installazione di sistemi video presso Istituti scolastici debba garantire “il diritto dello studente alla riservatezza” (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), attraverso l’adozione di opportune cautele, al fine di assicurare l’armonico sviluppo delle personalità dei minori, in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione e al loro diritto all’educazione.

 

In tale quadro, quindi, può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate e attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola.

 

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l’angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l’edificio.

Perfettamente conforme all’orientamento dell’Autorità Garante in materia, è anche il parere n. 2/2009 del Gruppo articolo 29 sulla protezione dei dati personali dei minori in un contesto scolastico dove grande attenzione viene prestata all’impiego di nuove tecnologie.

L’impiego di dispositivi biometrici per l’accesso alle scuole, di dispositivi di videosorveglianza e di badge muniti di RFID, deve ispirarsi al rigoroso rispetto del principi di necessità e di proporzionalità, anche tenendo conto che forme di controllo eccessive possono incidere sullo sviluppo del minore.

 

Orientamento favorevole: il caso dell’Istituto Galileo Ferraris di Verona

Tali principi erano già stati affermati nel provvedimento dell’Autorità del 4 settembre 2009, dove il Garante, nell’autorizzare l’installazione di un impianto di videosorveglianza presso l’Istituto scolastico Galileo Ferraris di Verona (nell’ambito di un progetto di carattere regionale), a seguito di richiesta preliminare della provincia di Verona, ha prescritto la necessità di definire, in accordo con il dirigente scolastico, gli orari di funzionamento delle telecamere per il caso che vi siano delle attività all’interno della scuola che potrebbero iniziare o concludersi in coincidenza con l’orario di attivazione delle telecamere.

 

In tali casi, la loro attivazione deve essere posticipata alla conclusione dell’evento. Inoltre, sempre l’Autorità ha prescritto ulteriori misure quali: 

 

– la visualizzazione delle immagini concernenti eventi criminosi deve essere consentita alle sole Forze di Polizia e all’Autorità giudiziaria, limitando i compiti degli incaricati alla sola riproduzione delle immagini su supporto magnetico

– limitare l’angolo di ripresa delle telecamere ai soli muri perimetrali dell’edificio, ai punti di accesso e cortile interno, con esclusione delle aree esterne circostanti l’edificio

– prevedere idonee modalità di visibilità, anche notturna, dei cartelli contenenti l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Codice e del punto 3.1 del Provvedimento generale sulla videosorveglianza, da posizionare prima dell’area videosorvegliata

 

Naturalmente, un impianto di videosorveglianza a norma deve garantire che:

– le immagini siano archiviate automaticamente, senza che esse possano essere visualizzate in tempo reale

– le riprese siano effettuate solo in aree esterne alla scuola

– il sistema non inquadri dettagli dei tratti somatici degli interessati

– le zone oggetto di videosorveglianza siano segnalate da appositi cartelli

– le telecamere entrino in funzione solo in orario in cui le strutture scolastiche non sono presidiate da personale in servizio

– la conservazione dei file delle immagini avvenga per un periodo non eccedente i sette giorni, al termine del quale saranno cancellati mediante sovrascrittura.

 

Occorre cautela

Nel solo caso di segnalazione di furti, atti di vandalismo ed eventi dannosi per il patrimonio pubblico, deve essere prevista la riproduzione delle immagini su supporto magnetico, per essere messe a disposizione dell’Autorità di Polizia o dell’Autorità giudiziaria.

Vanno, naturalmente, individuate le figure del titolare del trattamento, del responsabile e dell’incaricato. E, tra le misure di sicurezza, è opportuno prevedere che la riproduzione delle immagini – nei soli casi previsti – avvenga da parte degli incaricati, solo con il previo consenso del responsabile.

Oltre a custodire il server in un locale protetto, devono essere previste ulteriori misure di sicurezza del server, consistenti in sistemi anti-manomissione e utilizzo e software di autenticazione a due fattori (strong autentication).

 

La trasmissione delle immagini dalle telecamere al server deve avvenire mediante segnale video criptato, attraverso la rete telematica.

Non va dimenticato che la raccolta e la registrazione di immagini mediante impianto di videosorveglianza, utilizzate per verifiche e raffronti, sono da considerare trattamento di dati personali riconducibili ai singoli interessati (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

 

In particolare, per quanto concerne la videosorveglianza, la liceità del sistema deve essere valutata sul piano della conformità ai principi di finalità, necessità, proporzionalità, e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice).

 

L’orientamento contrario: il caso di un asilo nido

In un ambito scolastico, la videosorveglianza deve perseguire lo scopo di controllo degli edifici e dei luoghi pubblici frequentati dai giovani in età formativa, al fine di rilevare e ricostruire atti vandalici e di danneggiamento delle strutture scolastiche.

Le telecamere dovrebbero servire da deterrente per comportamenti contrari all’ordinamento giuridico o per atti di teppismo. Verrebbe perseguita, inoltre, la tutela dei beni contenuti nei plessi scolastici.

La videosorveglianza, infine, perseguirebbe, in generale, l’intento di aumentare il senso di sicurezza percepito.

 

Limitatamente alla tutela del patrimonio, le caratteristiche tecniche, le misure di sicurezza, le modalità di attivazione delle telecamere, la registrazione delle immagini e la loro eventuale riproduzione, devono essere equilibrate e rispettose dei principi di necessità, liceità e pertinenza e in linea con il Provvedimento generale dell’8 aprile 2010 sulla videosorveglianza per quanto riguarda le misure poste a salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli studenti.

Ma, come si è avuto modo di anticipare, l’Autorità non sempre ha un atteggiamento favorevole all’installazione di impianti di videosorveglianza in ambito scolastico e, difatti, con un provvedimento dell’8 maggio 2013, ha dichiarato l’illiceità del trattamento delle immagini dei minori presso un asilo nido, effettuato dal titolare mediante Webcam posizionata all’interno dell’area didattica (in aggiunta alle normali telecamere), perché in violazione dei principi di necessità e proporzionalità posti dagli artt. 3 e 11, comma 1, lett. a) e d) del Codice.

 

Tale decisione è maturata dal presupposto che la società non ha mai dimostrato (né, ancor prima, sostenuto) che la finalità di garantire la sicurezza dei minori iscritti all’asilo nido, nonostante la presenza di altre telecamere presso la struttura, possa essere assicurata solo attraverso l’implementazione di un ulteriore strumento di videosorveglianza, in grado di identificare direttamente e immediatamente gli interessati anche all’interno della “zona didattica” (principio di necessità).

 

Tutelare i minori

Inoltre, non risulta che l’asilo nido sia ubicato in un contesto ambientale “difficile”. E le “tradizionali” scelte organizzative adottate per gestire la struttura sino al momento dell’introduzione della webcam si sono sempre dimostrate in grado di impedire il verificarsi di episodi che si intenderebbe scongiurare.

Ne consegue che l’installazione della webcam all’interno dell’area didattica riservata ai minori non solo non può considerarsi necessaria, ma neanche proporzionata.

 

In ogni caso, anche qualora l’installazione della webcam interna si fosse potuta ritenere effettivamente giustificata e proporzionata, si deve sottolineare che la finalità di tutela della sicurezza dei minori non avrebbe comunque richiesto la necessaria implementazione, in favore di terzi (nel caso di specie, i genitori dei minori iscritti), di forme di collegamento via web con il sistema, posto che siffatta opportunità non è finalizzata alla tutela della sicurezza dei minori (peraltro, già assicurata dalla presenza delle telecamere), quanto a placare eventuali ansie o a soddisfare semplici curiosità dei genitori.

Inoltre, la stessa sicurezza del sistema prospettato risulta dubbia, poiché l’utilizzo di collegamenti telematici a vantaggio di terzi non offre garanzie sufficienti per la tutela degli interessati.

 

Ciò in quanto la veicolazione continua tramite Internet delle immagini – consultabili in ogni momento da qualsiasi terminale ovunque ubicato – risulta problematica per un duplice ordine di motivi: da un lato, il sistema non assicura che la loro visione resti circoscritta ai soli soggetti muniti di credenziali; dall’altro, la visione da parte dei genitori/tutori abilitati non è limitata esclusivamente alle attività del proprio figlio, ma si estende anche alla condotta degli altri minori iscritti e dei docenti.

 

Michele Iaselli

Avvocato

Presidente ANDIP – Associazione nazionale per la Difesa della Privacy

Docente di Informatica Giuridica presso la LUISS di Roma